Art. 36.
(Comitato di garanzia).

      1. Prima di provvedere in ordine all'autorizzazione di taluna delle condotte indicate nell'articolo 32, il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza è tenuto ad acquisire il motivato parere di un apposito Comitato di garanzia. L'autorizzazione non può essere concessa in caso di parere negativo del medesimo Comitato.
      2. Il Comitato di garanzia di cui al comma 1 è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, scelti fra magistrati a riposo che hanno esercitato effettivamente almeno le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e che non esercitano altre attività professionali, che sono eletti dal Comitato parlamentare per la sicurezza, con il voto della maggioranza dei suoi componenti, per un periodo di cinque anni, senza possibilità di rinnovo del mandato.
      3. Il Comitato di garanzia non risponde in alcun modo del proprio operato al Comitato parlamentare per la sicurezza né alle Assemblee parlamentari.
      4. Il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza trasmette tempestivamente al Comitato di garanzia tutta la documentazione necessaria a valutare le

 

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condotte costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte, ai fini della concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 34. Il Comitato provvede senza ritardo.
      5. Il Comitato di garanzia è interpellato dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza anche quando l'attività autorizzata subisce, nel corso del suo svolgimento, adattamenti o trasformazioni tali da modificarne i caratteri essenziali.
      6. Ai componenti del Comitato di garanzia si applica il disposto di cui all'articolo 21, comma 13.